L’Arbitro Bancario Finanziario conferma i criteri di rimborsabilità
Prima l’Europa ed ora l’Italia dicono si al diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto.
L’ABF Palermo conferma l’oramai consolidato orientamento sancito dal Collegio di coordinamento ABF con la nota pronuncia del 17 dicembre 2019, n. 2652, con cui sono stati cristallizzati i criteri di rimborsabilità degli oneri commissionali, up front e recurring, nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte di un consumatore, a seguito della c.d. “sentenza Lexitor”, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018.
Nella sentenza in questione, la Corte ha statuito che art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Conseguentemente, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
Continuiamo con i rimborsi…